| ASTENSIONE 10 MARZO 2010 |
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La Giunta dell’U.C.P.I. ha deliberato in data 22 febbraio 2010,
ASTENSIONE
dalle udienze e da qualsiasi attività giudiziaria penale, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, per il giorno
10 marzo 2010
Sul sito dell’U.C.P.I. www.camerepenali.it è possibile leggere , in dettaglio, la delibera adottata. attenzione Ai sensi dell'art. 3 n. 1 del nuovo codice di autoregolamentazione è previsto che: "nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorchè non obbligatoria, affinchè sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e comunque considerato legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella Cancelleria del Giudice o nella segreteria del P.M., oltre che agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita".
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