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| Scritto da Administrator |
| Mercoledì 11 Ottobre 2006 22:13 |
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STATUTO della Associazione denominata CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI DI COMO E LECCO. L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata. Essa ha sede presso lo studio professionale del presidente pro-tempore. Il perseguimento dello scopo individuato al punto 3) dell'atto costitutivo sarà attuato attraverso le seguenti disposizioni. ART. 1 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI Possono essere ammessi all'Associazione, a giudizio del Consiglio Direttivo, gli avvocati Iscritti negli Albi Professionali di Como e Lecco, i quali esercitino con continuità la professione in campo penale. Possono altresì essere ammessi gli iscritti da almeno un anno all'Albo dei praticanti. I requisiti per l'ammissione e la permanenza nella Associazione sono costituiti, altresì, da sufficiente competenza nell'ambito penale e da adeguata correttezza professionale. Qualora non sussista al momento dell'iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell'interessato, di non accogliere o di cancellare l'iscrizione. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima Assemblea successiva alla valutazione del Direttivo. L'Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti. ART. 2 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonchè operare con professionalità nel rispetto della deontologia. ART. 3 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Organi della Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente con funzioni di Segretario e Tesoriere. ART. 4 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essa: a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all'ordine del giorno; b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione; d) elegge ogni triennio, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo; e) delibera su quanto contemplato dall'art.1 e dall'art.7. ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati. ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Partecipano con diritto di voto all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Per le votazioni relative a persone ed all'elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto. Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo gli Associati ammessi da almeno sei mesi e in regola con il versamento della quota associativa. ART. 7 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto dell'Associazione, a trasformare lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi gli Associali presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio. Le delibere dell'Assemblea debbono essere rese pubbliche preferibilmente mediante affissione presso la sede della Camera Penale entro sette giorni. Il Presidente ha il compito di direzione dell'Assemblea e di controllo delle operazioni di voto. ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con scrutinio segreto ed è composto da sette membri di cui cinque del Foro di Como e due del Foro di Lecco*, in possesso dei requisiti di cui all'art.1. Le votazioni si svolgono presso due seggi elettorali: uno in Como per l'elezione dei 5 consiglieri del circondario di Como ed uno in Lecco, per l'elezione dei due consiglieri del circondario di Lecco.* Ciascun partecipante all'Assemblea può esprimere fino a tre preferenze. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo risulteranno eletti gli Associati che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di egual numero di suffragi prevarrà l'anzianità di iscrizione all'Albo o ai Registri Professionali. Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente assistito da altro componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'assemblea. In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, subentreranno nella carica di consigliere i primi dei non eletti nei rispettivi seggi. La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall'elezione, quale carica ricoprire. L'Associato che ricopre cariche in altri organi rappresentativi e viene eletto nel Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche. ART. 9 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre in riunioni ordinarie e su richiesta di almeno tre componenti , in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Esso delibera, di regola, a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche preferibilmente mediante affissione presso la sede della Camera Penale. ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione; attua gli scopi per i quali l'Associazione è costituita; stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; invita gli associati nei confronti dei quali siano pervenute segnalazioni circa il venir meno dei requisiti di capacità professionale e di rispetto della deontologia, a fornire i chiarimenti del caso; delibera l'invio di richiami o ammonizioni agli associati ritenuti responsabili di violazione dei requisiti di cui al punto precedente; delibera l'ammissione, la sospensione o la cancellazione degli associati. ART. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne imposta l'attività per il conseguimento degli scopi stabiliti; da esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti. ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente ha funzioni di Segretario e Tesoriere; è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive quali, in via esemplificativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; compila e tiene aggiornato lo schedario degli Associati; controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità; provvede alla corrispondenza; organizza, d'intesa con il Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e coordina con costui l'attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso. ART. 13 - I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.* ART. 14 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo assolutamente gratuito. ART. 15 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote di associazione; b) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione stessa. ART. 16 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L.C.S. Avv. Angelo Albanese - Avv. Franco Albini - Avv. Marcello Campisani - Avv. Ernesto Lanni - Avv. Enzo Pacia - Avv. Renato Papa - Avv. Aldo Sanacore - Avv. Giuseppe Sassi - Avv. Ernesto Tedesco - Avv. Aldo Turconi - Avv. Roberto Vitali * modifiche apportate con delibera assembleare del 23.1.2003 * modifica apportata con delibera assembleare del 14.9.2004 |
| Ultimo aggiornamento ( Giovedì 29 Ottobre 2009 14:21 ) |



